"in punto di morte, cambio squadra e tifo juve:
almeno muore uno di loro"


mercoledì 17 marzo 2010

Ecco la fine di farma juve


Non me ne intendo molto di leggi, ma è andata a finire così...se avete la pazienza di leggere...
Innanzitutto, la Cassazione -come dicono alcuni juventini- non ha condannato Agricola e Giraudo, nessuno lo sostiene, però ha annullato un appello che li assolveva, dicendo che erano colpevoli e punibili, contrariamente a quanto stabilito dalla corte territoriale, in base alla legge 401/89. Il fatto che la Cassazione dica che fossero colpevoli non contrasta col fatto che la Cassazione non decide nel merito, dal momento che può annullare un'assoluzione per mancata applicazione di una legge. Inoltre, al contrario di quanto detto da alcuni tifosi avvocaticchi, nessuno ha detto che fosse da applicare in alcun modo la legge del 2000 in modo retroattivo. Queste, permettetecelo, sono balle.

Anzi, scrive la Cassazione nella sentenza che "i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, concernenti somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate dal decreto ministeriale ‑ e che sono oggi punibili a norma dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000 ‑rimangono puniti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, in virtù del disposto dell'art. 2, comma 3, cod. pen. (legge più favorevole): mentre la condotta di somministrazione di sostanze non ricomprese nell'elenco ministeriale, resta sanzionata dall'art. 1, comma 1 della legge n. 401 del 1989, non potendo essere accolta la tesi della intervenuta abrogazione"

Allora, se la legge del 2000 fosse stata più favorevole si sarebbe applicata quella al caso "doping-Juventus", mentre si applica quella del 1989 sia per fatti antecendenti al 2000, sia per fatti successivi al 2000 in cui vengono somministrate sostanze non dopanti secondo il ministero e quindi non punite dalla legge 376. Altra cosa importante: nonostante dal 2000 ci sia una legge e un elenco ministeriale di sostanze ritenute dopanti, ancora oggi dare medicine non considerate doping a un atleta sano, per la Cassazione, è reato!

Andiamo avanti. La stessa Cassazione dice che "la Corte territoriale ha affermato che «non vi è dubbio che la condotta contestata, con riferimento alle specialità medicinali non espressamente vietate, venne posta in essere nel confronti dei giocatori della Juventus. Invero risulta ampiamente provato agli atti del processo che dal 1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata spesso con modalità off label, ossia al di fuori del contesto autorizzativo individuato dal Ministero della salute ovvero in forme non consentite». «Di conseguenza», proseguiva la Corte territoriale, «in relazione a tale aspetto dell'imputazione sub à, non può esservi spazio per una formula di proscioglimento diversa da quella derivante dalla impossibilità di applicare al caso di specie la normativa di cui alla legge n. 401 del 1989». Questo collegio, viceversa, ha ritenuto che la condotta degli imputati integra il delitto di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989: apparendo condivisibili, quanto al resto, le affermazioni della Corte territoriale, coli specifico riferimento alla ritenuta equiparazione della posizione degli imputati, la sentenza impugnata va annullata in parte qua e, segnatamente, nella parte in cui ha mandato assolto Agricola Riccardo e, per effetto estensivo, Giraudo Antonio, «dai residui fatti addebitati nel capo o), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».

Tradotto: la Corte d'appello ha accertato la somministrazione off-label (fatto provato, come qui abbiamo già scritto) e proscioglie perché non considera applicabile la 401/89. La Cassazione invece la considera applicabile, annulla l'assoluzione e dichiara intervenuta la prescrizione. Ovvio che, se in secondo grado l'unico motivo di assoluzione è la non applicabilità della legge 401, e se la Cassazione è inetrvenuta stabilendone l'applicabilità, Giraudo e Agricola sono colpevoli di frode sportiva. Prescritti, non condannati, ma riconosciuti colpevoli. Possono rinunciare alla prescrizione, se vogliono essere assolti del tutto ma, come dice Travaglio, conviene essere innocenti.

L'art. 1 della legge 401/89 è la chiave, è una legge a forma libera come dice la Cassazione e parla di frode. La Cassazione ha ritenuto che anche la somministrazione di farmaci in modalità off-label sia reato in base a quella legge, e questo è l'unico punto su cui si può obiettare. L'art. 1 della legge 401 recita: "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa."

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